La Suprema Corte, Terza Sezione, con sentenza dd. 20.01.2015 n.811, ribadisce il principio per cui la quantificazione del danno morale “vada operata caso per caso e senza che il danno biologico possa esserne un riferimento assoluto“, sottintendendo la diversità ontologica tra i due diversi tipi di danno, dei quali l’uno è riferibile alla lesione della dignità umana (art. 2-3 Cost.), l’altro alla lesione del diritto alla salute (art.32 Cost.).
Il caso all’esame della Cassazione risulta di particolare interesse soprattuto considerando che rientra “tra quelli nei quali il danno morale è particolarmente significativo anche in presenza di un danno biologico lieve o da liquidarsi in misura lieve“.
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