Il Tribunale di Mantova con provvedimento dd. 17.03.2015, nel solco della giurisprudenza seguita da alcuni tribunali italiani, ha autorizzato il creditore istante, pur in assenza dei decreti ministeriali attuativi di cui all’art. 155 quater, a chiedere ed ottenere dai gestori delle banche dati della Pubbilca Amministrazione, di cui al recente art. 492bis c.p.c., le informazioni rilevanti ai fini dell’individuazione dei beni da pignorare. 

Tale nuovo strumento mette in condizione il creditore procedente (rectius “il creditore che ha diritto a procedere all’esecuzione forzata”), prima ancora di iniziare la procedura esecutiva, di fare una preventiva valutazione dei beni su cui soddisfarsi, tra quelli di più facile realizzo, avendo un’esatta panoramica dell’intero patrimonio del debitore, con particolare riferimento, tra l’altro, all’anagrafe tributaria, ove è compreso l”archivio dei conti correnti bancari e degli altri rapporti finanziari.

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Tribunale di Mantova 17.03.2015 – Autorizzazione alla ricerca telematica dei beni da pignorare